Art. 9-bis

In vigore dal 18 gen 2024
(( (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario). )) (( 1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. ))
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urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212#art-9-bis

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