Art. 7-bis

In vigore dal 18 gen 2024
(( (Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria). )) (( 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. 2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio. ))
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urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212#art-7-bis

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