Art. 3
LEGGE 25 luglio 2000, n. 213
In vigore dal 4 ott 2024
(Centri di assistenza doganale).
1. I Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità fissate dalle amministrazioni competenti nonchè a svolgere i compiti di cui all', comma 3.
2. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale.
3. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.
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