Art. 5

LEGGE 25 luglio 2000, n. 209

In vigore dal 1 gen 2007
(Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;209#art-5

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