Art. 3

LEGGE 21 luglio 2000, n. 205

In vigore dal 16 set 2010
Disposizioni generali sul processo cautelare 1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 . 2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 . 3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 . 4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.
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