Art. 2
In vigore dal 28 lug 2000
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-18;207#art-2