Art. 3
LEGGE 8 giugno 2000, n. 149
In vigore dal 4 lug 2001
1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all', comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire
70.000 milioni
per l'anno 2001.
2. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene trasferita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti su apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestata al responsabile della struttura di missione, prevista dal comma 1, dell'.
3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione delle iniziative di cui all', comma 1, sono eseguiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilità generale dello Stato in quanto richiamate, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento nazionale. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.
4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione delle iniziative di cui all', comma 1, è presentato entro il 30 giugno 2002, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001
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