Art. 2

In vigore dal 23 giu 2000
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2000-05-26;166#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998. — Testo vigente | Portale Normativo