Art. 3

In vigore dal 20 giu 2000
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.935 milioni per l'anno 2000 ed in lire 1.900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Universita' italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998. — Testo vigente | Portale Normativo