Art. 2

In vigore dal 18 giu 2000
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2000-05-26;159#art-2

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