Art. 3
In vigore dal 13 giu 2000
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-05-25;148#art-3