Art. 3

In vigore dal 13 giu 2000
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 maggio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino
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