(Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all' della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all', comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Nota all':
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970, n. 131. Il testo dell' è il seguente:
" (Lavoratori studenti). - I lavoratori studenti, iscritti e fequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53#art-5
In sintesi
I lavoratori dipendenti con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere un congedo non retribuito fino a un massimo di undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa. Questo congedo serve a completare la scuola dell'obbligo, conseguire diplomi o lauree, o partecipare ad altre attività formative non aziendali. Durante l'assenza si conserva il posto di lavoro, ma non si percepisce stipendio né maturano anzianità di servizio o ferie. Il datore di lavoro può rifiutare o rimandare la richiesta solo per comprovate esigenze organizzative, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva con un preavviso minimo di trenta giorni.
Perché esiste questa norma
La norma consente ai lavoratori di sospendere l'attività lavorativa per accrescere la propria istruzione e formazione personale, garantendo la conservazione del posto di lavoro.
A chi si applica
Si applica ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione.
Esempio pratico
Un impiegato assunto da sei anni nella stessa azienda richiede sei mesi di congedo per frequentare l'ultimo anno di università e preparare la tesi di laurea. Durante questo periodo l'impiegato non riceve la retribuzione, ma mantiene il posto di lavoro e può riscattare i contributi previdenziali secondo le regole della prosecuzione volontaria.
Adempimenti e conseguenze
Richiesta con termine di preavviso non inferiore a trenta giorni; comunicazione scritta al datore di lavoro in caso di grave e documentata infermità per l'interruzione del congedo; facoltà per il lavoratore di riscattare il periodo o versare i contributi da prosecuzione volontaria.
Domande frequenti
Il congedo per la formazione è retribuito?No, durante il congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e il periodo non viene computato nell'anzianità di servizio.
Il datore di lavoro può rifiutare o rinviare la richiesta di congedo?Sì, il datore di lavoro può non accogliere la richiesta o differirla in presenza di comprovate esigenze organizzative, nel rispetto dei contratti collettivi.
Cosa succede se il lavoratore si ammala gravemente durante il congedo?Una grave e documentata infermità, comunicata per iscritto al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti, interrompe il periodo di congedo.