Art. 1
In vigore dal 18 feb 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data al Cairo, Ambasciata d'Italia, il 16 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
DILIBERTO, Ministro della Giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
---------------
Nota redazionale
Il testo delle firme è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/02/2000, n. 40 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-02-16;25#art-1