Art. 3

In vigore dal 19 feb 2000
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 465 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-01-27;26#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998. — Testo vigente | Portale Normativo