Art. 2

In vigore dal 15 feb 2000
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2000-01-27;16#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996. — Testo vigente | Portale Normativo