Art. 2

In vigore dal 12 feb 2000
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del trattato stesso.
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urn:nir:stato:legge:2000-01-27;14#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997. — Testo vigente | Portale Normativo