Art. 1
In vigore dal 11 feb 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa dell'Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 17 marzo 1998.
Storico versioni
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