Art. 1
In vigore dal 20 gen 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-01-14;5#art-1