Art. 4
In vigore dal 26 gen 2000
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1999.
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
ALLEGATI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-29;534#art-4