Art. 7

LEGGE 28 dicembre 1999, n. 522

In vigore dal 29 gen 2000
(Progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione destinate a finalità analoghe a quelle di cui all', comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonchè alla sorveglianza ed al controllo delle linee di traffico alturiere. A tale fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Per le finalità di cui all', comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Nota all', comma 1: - Il testo dell', comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, recante "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283), è il seguente: ". - 1. Per rendere più efficaci le attività operative di propria responsabilità il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a disporre: b) la costruzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di unità navali di tipologia simile ai pattugliatori classe "Cassiopea , affidate alla Marina militare per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali, al di là del limite esterno del mare territoriale, e gestite dal Ministero della difesa". Nota all', comma 2: - Il testo dell', comma 1, lettera a), della citata legge 30 novembre 1998, n. 413, è il seguente: ". - 1. Per rendere più efficaci le attività operative di propria responsabilità il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a disporre: a) l'adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione con unità atte ai compiti di vigilanza e soccorso di propria competenza;".
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