Titolo V
Art. 71
Copertura finanziaria ed entrata in vigore .
In vigore dal 1 gen 2000
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell', comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-71