Titolo IV›Capo I
Art. 50
Misure per l'occupazione .
In vigore dal 1 gen 2000
(Misure per l'occupazione).
1. All', comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: " a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un milione di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-50