Capo II

Art. 30

Tutela degli interessi finanziari comunitari

In vigore dal 2 feb 2000
1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri LETTA, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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Pro

urn:nir:stato:legge:1999-12-21;526#art-30

In sintesi

La disposizione attribuisce ai militari della Guardia di Finanza specifici poteri investigativi per contrastare le violazioni ai danni dell'Unione europea. In particolare, per accertare e reprimere tali illeciti e quelli connessi che danneggiano il bilancio nazionale, la Guardia di Finanza può utilizzare gli stessi poteri d'indagine previsti per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi. In questo modo gli strumenti di controllo per i reati a danno delle risorse europee vengono parificati a quelli nazionali.

Perché esiste questa norma

La norma ha lo scopo di garantire la tutela degli interessi finanziari comunitari estendendo gli stessi strumenti e poteri d'indagine già previsti per la protezione degli interessi finanziari nazionali.

A chi si applica

Si applica ai militari della Guardia di Finanza nell'esercizio delle loro funzioni investigative e a chiunque commetta violazioni a danno del bilancio dell'Unione europea o del bilancio nazionale connesso.

Esempio pratico

Se un soggetto commette un'irregolarità o una frode per percepire indebitamente fondi dell'Unione europea, la Guardia di Finanza interviene per svolgere le indagini. Per accertare l'illecito, i militari possono utilizzare gli stessi poteri di controllo e verifica fiscale normalmente impiegati per i controlli sulle imposte sui redditi e sull'IVA.

Domande frequenti

Quali poteri d'indagine può utilizzare la Guardia di Finanza per violazioni contro l'Unione europea?Può utilizzare i poteri d'indagine già attribuiti alla Guardia di Finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte sui redditi.
Quali tipologie di violazioni sono oggetto di accertamento secondo questo articolo?Sono oggetto di accertamento e repressione le violazioni commesse in danno dell'Unione europea e quelle lesive del bilancio nazionale a esse connesse.
Qual è la finalità principale dell'estensione dei poteri d'indagine?La finalità è assicurare per la tutela degli interessi finanziari comunitari gli stessi strumenti adottati a livello nazionale per la protezione delle finanze dello Stato.

Termini chiave

interessi finanziari comunitariGuardia di finanzapoteri d'indagineimposta sul valore aggiuntoimposte sui redditi

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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