Art. 22

LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

In vigore dal 31 dic 1999
(Interventi per l'escavazione dei porti marittimi nazionali) 1. Per gli interventi di cui all', comma 6, del decreto- legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno 1998, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Nota all': - Il testo dell', comma 6, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, è il seguente: "6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, è stanziato l'importo di lire 120 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del fondo di cui all', comma 1, sulla base di apposita rendicontazione".
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