Art. 2

In vigore dal 17 nov 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo modificativo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal protocollo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;423#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997. — Testo vigente | Portale Normativo