Art. 12

LEGGE 28 ottobre 1999, n. 410

In vigore dal 18 lug 2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;410#art-12

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