Convenzione
Art. 9
IMPRESE ASSOCIATE
In vigore dal 19 nov 1999
IMPRESE ASSOCIATE
Allorchè
(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente; o
(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a cause di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi da parte di uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in
conseguenza
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;427#art-c-9