Convenzione

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 19 nov 1999
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tallinn non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore; (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, sulle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;427#art-c-30

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