Convenzione
Art. 30
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 19 nov 1999
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tallinn non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore;
(b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, sulle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;427#art-c-30