Art. 1
In vigore dal 5 nov 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;398#art-1