Accordo
Art. 4
In vigore dal 5 nov 1999
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell' del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;396#art-a-4