Accordo
Art. 11
In vigore dal 5 nov 1999
1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dagli e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.
2. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.
3. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza del veicolo, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;396#art-a-11