Art. 2

In vigore dal 3 nov 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data dall'accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-14;384#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia, fatto a Roma il 20 novembre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo