Art. 1
In vigore dal 29 ott 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 19 settembre 1997.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;376#art-1