Art. 2
LEGGE 14 ottobre 1999, n. 362
In vigore dal 4 nov 1999
(Acque di balneazione)
1. La lettera b) del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è sostituita dalla seguente:
"b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente.
Tale individuazione è portata a conoscenza del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonchè delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;".
Nota all':
- L', comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), è il seguente:
". (Omissis)
b) la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;) .
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