Art. 35

LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

In vigore dal 21 ago 1999
(Disposizione finanziaria). 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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