Art. 28
LEGGE 3 agosto 1999, n. 265
In vigore dal 13 ott 2000
Disposizioni finali e norme di abrogazione
1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. La disciplina di cui all' della legge 27 dicembre 1985, n.816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n.816.
3.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
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4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.
5.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
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6.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
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7.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
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