AccordoTitolo V

Art. 61

Riciclaggio del denaro.

In vigore dal 2 set 1999
Riciclaggio del denaro. 1. Le Parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF).
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-61

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