Art. 2

LEGGE 2 agosto 1999, n. 264

In vigore dal 22 ago 1999
1. Sono programmati dalle università gli accessi: a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all', comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo; c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni, di cui, all'articolo 17 comma 95, della. legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni 2. Sono programmati dall'università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso. Nota all': Per il testo dei comma 95, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-08-02;264#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo