Art. 1
In vigore dal 7 ago 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2000";
b) all'articolo 45, comma 24, le parole: "di novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "All'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";
c) all'articolo 61, comma 1, alinea, dopo le parole: "presente Capo" sono inserite le seguenti: "nonché per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio" e le parole da: "per il periodo" fino a: "attuativi:" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001:"; al medesimo comma 1, alla lettera b), le parole: "di durata non superiore a dodici mesi," sono soppresse.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;263#art-1