Art. 5
LEGGE 27 luglio 1999, n. 268
In vigore dal 24 ago 1999
Applicazione della legge
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "strade" finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.
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