Art. 2
In vigore dal 15 lug 1999
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-07-13;225#art-2