Art. 1

In vigore dal 11 lug 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza: Il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1999. Il testo del decreto-legge suddetto, corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12.
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione. — Testo vigente | Portale Normativo