Art. 1
In vigore dal 11 lug 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. È convertito in legge il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza:
Il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1999.
Il testo del decreto-legge suddetto, corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-07-09;220#art-1