Art. 3

In vigore dal 26 giu 1999
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio del Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;197#art-3

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