ConvenzioneTitolo I

Art. 1

In vigore dal 30 giu 1999
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica di Croazia. animati dalla volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico. hanno concordato le disposizioni seguenti. 1. Ai fini dell'applicazione della Presente Convenzione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana: il termine "Croazia" designa la Repubblica di Croazia. b) il termine "legislazione" designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente. che concernono i regimi ed i rami della sicurezza sociale indicati all' della presente Convenzione: c) il termine "Autorità competente" designa, per quanto riguarda l'Italia. il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità: per quanto riguarda la Croazia. il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità. d)il termine "Istituzione competente" l'Istituzione alla quale l'interessato èiscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova: e) il termine "Organismo di collegamento" designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dalla presente Convenzione: f) il termine "lavoratori" designa i cittadini di uno dei due Stati contraenti assoggettati alle legislazioni specificate nell'. g) il termine "familiari" designa le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile: h) il termine "superstite", designa le persone definito o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile: i) il termine "temporaneo soggiorno" designa unapermanenza di breve durata sul territorio di una Parte contraente di cittadini di uno dei due Stati contraenti che hanno la loro residenza sul territorio dell'altra Parte contraente: l) il termine "residenza" designa la dimora abituale; m) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione o di occupazione così definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti: n) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti: o) il termine "prestazioni in natura" designa ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi: p) il termine "prestazioni familiari" designa le prestazioni in natura o in denaro destinate e compensare i carichi di famiglia. 2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzati nella presente Convenzione hanno il significato che viene loro attribuito dalla legislazione applicabile.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-1

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