Capo IV

Art. 72

Disposizioni finali .

In vigore dal 23 mag 1999
(Disposizioni finali). 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge. 2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale salvi i casi in cui sia espressamente stabilita una diversa decorrenza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 maggio 1999 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica BASSOLINO, Ministro del alvoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144#art-72

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo