Capo II

Art. 52

Disposizioni in materia di indennità di accompagnamento .

In vigore dal 23 mag 1999
(Disposizioni in materia di indennità di accompagnamento). 1. All' della legge 30 marzo 1971, n. 1 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento". 2. Per le finalità di cui all', secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuati dalle commissioni mediche di cui all' della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate, a richiesta dell'interessato o dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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