Art. 1

In vigore dal 18 mag 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Avvertenza: Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1999. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 61. Data a Roma, addì 14 maggio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile. — Testo vigente | Portale Normativo