Art. 8
LEGGE 13 maggio 1999, n. 133
In vigore dal 18 mag 1999
(Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento).
1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: " L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito ".
Nota all':
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dalla presente legge:
"Art. 67 (Divieto della doppia imposizione). - La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi.
L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito".
Storico versioni
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