(Supplenze)
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.(4)
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell' della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell' della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.(4)
12.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83
.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall', comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. (3)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1999-05-03;124#art-4
In sintesi
L'articolo stabilisce tre diverse tipologie di supplenze per il personale docente: annuali per posti vacanti e disponibili fino al termine dell'anno scolastico, temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti disponibili di fatto o spezzoni orari, e altre supplenze temporanee per i restanti casi. L'attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche avviene tramite graduatorie permanenti e, in subordine, tramite specifiche graduatorie provinciali (incluse quelle per il sostegno). Per le ulteriori supplenze temporanee si attinge invece alle graduatorie di circolo o di istituto, composte scegliendo fino a venti scuole della provincia. Viene inoltre vietato l'uso di personale non di ruolo per coprire i posti delle dotazioni organiche provinciali.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle supplenze al personale docente, garantendo la copertura delle cattedre e delle ore di insegnamento rimaste scoperte.
A chi si applica
Si applica all'amministrazione scolastica, agli istituti scolastici e agli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza.
Esempio pratico
Una cattedra risulta priva di titolare e vacante entro il 31 dicembre per l'intero anno scolastico senza disponibilità di docenti di ruolo. L'amministrazione scolastica provvede ad assegnare una supplenza annuale attingendo prima dalle graduatorie permanenti e, in subordine, dalle graduatorie provinciali.
Adempimenti e conseguenze
I candidati inseriti nelle graduatorie provinciali devono indicare fino a venti scuole per le graduatorie di istituto; il Ministro emana un apposito regolamento di disciplina; è fatto divieto assoluto di coprire i posti delle dotazioni organiche provinciali con personale docente non di ruolo.
Domande frequenti
Quando si conferiscono le supplenze annuali?Si conferiscono per coprire cattedre e posti effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile utilizzare personale di ruolo.
Quali graduatorie si usano per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche?Si utilizzano le graduatorie permanenti e, in subordine a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, le graduatorie provinciali per le supplenze distinte per posto e classe di concorso.
Quante scuole possono indicare i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di istituto?Possono indicare fino a venti istituzioni scolastiche della provincia in cui hanno presentato domanda, per ciascun posto o classe di concorso a cui hanno titolo.