Art. 2
In vigore dal 22 apr 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-04-07;103#art-2